L’art. 558 bis c.p. è stato inserito nel codice penale dalla L. n. 69/2019 c.d. codice rosso e punisce il c.d. matrimonio forzato.
La norma, punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile.
Da intendersi per violenza qualsiasi mezzo idoneo a coartare la volontà del soggetto passivo, annullandone la capacità di azione o di determinazione, nonché l’uso della forza fisica esercitata direttamente o per mezzo di uno strumento.
Mentre per minaccia deve intendersi la prospettazione di un male ingiusto e notevole, ma anche abusi psicologici che inducono la vittima a contrarre matrimonio non voluto con l’uso di mezzi idonei a condizionarne la libera decisione.
L’art. 558 bis c.p. punisce, inoltre, sempre con la reclusione da uno da cinque anni chi, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, la induce a contrarre matrimonio o unione civile, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia.
I commi 3 e 4 dell’art. 558 bis c.p. prevedono delle aggravanti. Infatti la pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto; mentre va da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi a danno di un minore degli anni quattordici.
Le disposizioni di cui all’art. 558 bis c.p. si applicano anche quando i fatti sono commessi all’estero da cittadino italiano cittadina italiana o se sono commessi in Italia da cittadino straniero o cittadina straniera; ovvero se sono commessi in danno di cittadino italiano o cittadina italiana o di straniero o straniera residente in Italia.
La ratio della norma mira a tutelare l’unione matrimoniale come libero consenso delle parti contro un matrimonio forzato o indotto mediante pressioni che possono essere sia fisiche che psicologiche.
Per questa fattispecie di reato è previsto l’arresto facoltativo in flagranza.
È previsto il fermo di indiziato di delitto se la vittima è minore degli anni quattordici; mentre non è previsto in tutti glia ltri casi.
Sono consentite le misure cautelari personali e la procedibilità è d’ufficio, con competenza del tribunale monocratico.
Carmela Mazza
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