L’elemento psicologico del reato consiste nel dolo generico del soggetto agente, ossia nella volontà di contrarre un nuovo matrimonio avente effetti civili seppur nella consapevolezza di essere già parte di un matrimonio avente effetti civili.
Il momento consumativo del reato si realizza, avendo il reato di bigamia natura istantanea, nel momento e nel luogo in cui il soggetto attivo realizza la condotta tipica, ossia contrae il nuovo matrimonio avente effetti civili.
La bigamia, nelle sue due forme (propria ed impropria) è punita con la reclusione da uno a cinque anni e la procedibilità è d’ufficio con competenza del Tribunale monocratico. È, inoltre, possibile l’arresto facoltativo in flagranza di reato e sono consentite le misure cautelari personali, mentre non è consentito il fermo di indiziato di delitto.
Il secondo comma dell’art. 556 c.p. prevede una circostanza aggravante speciale e di conseguenza un aumento di pena. Recita, infatti, “la pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei.
In questo caso basta che il soggetto agente abbia realizzato dei comportamenti di qualunque natura, purché idonei ad indurre in errore l’altra persona.
Il terzo comma dell’art. 556 c.p. individua delle particolari cause estintive del reato di che trattasi. In particolare è previsto che il reato è estinto se viene dichiarato nullo il primo matrimonio contratto dal bigamo o se viene annullato il secondo matrimonio per cause diverse dalla bigamia. E tali cause estintive avranno effetti anche nei confronti di coloro che hanno concorso con lui nel reato.
L’art. 557 c.p. disciplina la prescrizione del reato di bigamia. In particolare prevede che il termine prescrizionale decorre non dal giorno in cui il secondo matrimonio viene celebrato o trascritto, ma dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni o è dichiarato nullo il secondo matrimonio per bigamia.
Carmela Mazza
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