Abbiamo già detto che il reato di diffamazione consiste nell’offesa alla reputazione di una persona determinata e, quindi, non può essere ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria, anche limitata, se tali persone cui le frasi si riferiscono non sono individuabili.
Sul punto la giurisprudenza è rigorosa poiché richiede che l’individuazione del soggetto passivo del reato di diffamazione, in mancanza di indicazione specifica e nominativa o in mancanza di riferimenti inequivoci a fatti e circostanze di notoria conoscenza, attribuibili ad un determinato soggetto, deve essere deducibile, “in termini di affidabile certezza”, dalla stessa prospettazione oggettiva dell’offesa, quale si desume anche dal contesto in cui è inserita.
Tuttavia, se l’espressione lesiva della reputazione altrui è comunque riferibile a persone individuabili ed individuate per la loro attività, nonostante non vi siano indicazioni nominative, il reato sussiste.
Molte sentenze, per l-individuazione del soggetto passivo, fanno riferimento agli elementi della fattispecie concreta, ossia la natura e la portata dell’offesa, le circostanze narrate, sia oggettive che soggettive, i riferimenti personali e temporali, ecc.
Va segnalato, inoltre, che la Corte di Cassazione con la sent. n. 18249 del 2008 ha affermato che “nel momento in cui una frase diffamatoria coinvolge un novero di più persone, individuate per la loro partecipazione ad un evento o per esserne gli organizzatori, ogni singolo partecipe alla categoria evocata può ragionevolmente ritenersi destinatario delle frasi ritenute lesive della propria reputazione, anche se egli non ha proceduto alla personalizzazione o per nome o per altro tramite selettivo”. Ciò è avvenuto nel caso di un sacerdote condannato per diffamazione per essere stato ritenuto responsabile ai danni di un politico, poichè nel corso di un’intervista televisiva, aveva affermato che il convegno organizzato, tra gli altri, dallo stesso politico, era stato “organizzato da pedofili”, con la partecipazione di “politici di alto calibro”.
Lo stesso principio vale per la diffamazione “a mezzo stampa”. Infatti, anche in tal caso, la persona cui l’offesa è diretta, seppur non necessariamente indicata nominativamente, deve essere individuabile agevolmente e con certezza
Carmela Mazza
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