L’intelligenza artificiale (AI – Artificial Intelligence) è un ramo dell’informatica dedicato alla teoria ed allo sviluppo di sistemi informatici in grado di svolgere compiti che, normalmente, necessitano del fattore umano, come la percezione visiva, il riconoscimento vocale, il processo decisionale e la risoluzione di criticità.
La sua caratteristica principale è, pertanto, quella di creare “agenti artificiali” in grado di realizzare comportamenti “intelligenti” sempre più umani.
Questo, tuttavia, fa sì che le sue applicazioni possono causare dei danni sia di natura materiale, se incidono sulla salute e sulla sicurezza delle persone provocando perdite di vite umane o danni patrimoniali; sia di natura immateriale, potendo riguardare un’ampia gamma di rischi, tra i quali la protezione dei dati personali e della riservatezza, essendo in grado di determinare sottrazione della privacy, restrizioni alla libertà di espressione, pregiudizi alla dignità umana o discriminazioni, in quanto sono sempre di più le possibilità di seguire e analizzare le abitudini delle persone.
Relativamente alla responsabilità civile degli agenti intelligenti, è emersa la necessità di stabilire una serie di norme che disciplinino, in particolare, la trasparenza e l’assunzione di responsabilità, senza, tuttavia, influenzare il processo di ricerca, innovazione e sviluppo nel settore della robotica.
In realtà, l’attuale quadro giuridico non prevede una responsabilità diretta delle macchine intelligenti, dal momento che non vengono considerate responsabili in proprio per atti o omissioni che causano danni a terzi.
Pertanto, viene considerata applicabile ai danni causati dagli agenti intelligenti, sempre che la persona danneggiata sia in grado di dimostrare il danno effettivo, il difetto del prodotto ed il nesso di causalità tra difetto e danno, la disciplina della “responsabilità da prodotto”, secondo la quale il produttore è responsabile dei malfunzionamenti del prodotto stesso.
Tuttavia, più i robot diventano autonomi meno si possono ritenere come meri strumenti nelle mani di chi li produce anche in virtù del fatto che sono dotati di un certo grado di imprevedibilità nel loro comportamento, che imparano in modo autonomo e che interagiscono con l’ambiente in modo unico ed imprevedibile.
Mentre secondo il Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005) è possibile supporre la responsabilità del produttore o del costruttore in forza della responsabilità per danni dei prodotti difettosi ivi prevista.
Tale Codice è, infatti, concepito con la finalità di fornire una risposta all’evento dannoso che il consumatore può subire nell’uso di un bene o di un prodotto in serie, e nel quale per analogia, può farsi rientrare il concetto di “agente intelligente”.
Carmela Mazza
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